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Consiglio Direttivo

 

Presidente

  • Francesco Mocellin

 

Consiglieri:

  • Cristiano Carminati
  • Flavio Michi
  • Francesco di Fluri
  • Geronimo Vercillo
  • Roberta Giordano

 

Segretario:

  • Gino Rossi

 

 

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gianluigi.gengione@gmail.com  

lombardig90@gmail.com 

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Club Amici del Circo (C.A.de.C.)

STATUTO

Articolo 1

Il Club Amici del Circo (C.A.de.C.) fondato il 1° giugno 1969 ad iniziativa dell’ Ente Nazionale Circhi è un’associazione volontaria, apartitica e senza fini di lucro che si prefigge i seguenti scopi:
- promuovere iniziative a carattere culturale-divulgativo aventi lo scopo di suscitare e diffondere nella famiglia, tra gli amici, nell’ambiente in cui operano i soci, la conoscenza e la passione per il mondo e lo spettacolo circense;
- esplicare analoga opera di conoscenza e diffusione, anche di concerto con l’Ente Nazionale Circhi e con prestazioni gratuite dei propri soci, presso Autorità, Enti, Istituzioni e terzi in generale.

 

Articolo 2

Possono far parte del C.A.de.C. tutti coloro che ne facciano domanda, che non siano operatori circensi in modo stabile, dipendenti presso circhi, che non svolgano attività continuativa a qualunque titolo presso circhi e che non appartengano ad analoghe associazioni o Club nazionali. In ogni caso, il Consiglio Direttivo del Club può stabilire delle deroghe che andranno poi ratificate dall’assemblea.

 

Articolo 3

I soci ammessi a far parte del C.A.de.C. si distinguono in:
- soci effettivi, intendendosi per tali tutti coloro la cui richiesta d’iscrizione sia stata accettata e che siano in regola con i versamenti delle quote associative;
- soci onorari: tutti coloro che, su indicazione del Consiglio Direttivo, si siano particolarmente distinti per attività a favore del circo. I soci onorari sono esenti da quota sociale.

 

Articolo 4

Per essere ammessi al C.A.de.C. è sufficiente che venga inoltrata la richiesta per lettera alla Segreteria indicando nome, cognome, data di nascita, indirizzo e qualifica professionale.
L’ammissione al Club Amici del Circo, deliberata ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, implica per il socio l’accettazione del presente statuto e delle eventuali modifiche.

 

Articolo 5

A insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo potrà essere negato il rinnovo dell’iscrizione ai soci che, con atti e dichiarazioni, dimostrino di non adeguarsi alle finalità ed allo spirito del C.A.de.C..
Il socio al quale non verrà rinnovata l’iscrizione o dimissionario si impegna a restituire la tessera entro trenta giorni dal provvedimento del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 6

Sono organi del CADEC:
- l’Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

 

Articolo 7

L’Assemblea viene indetta dal Consiglio Direttivo di norma ogni anno, mediante lettera personale via posta ordinaria o elettronica inviata almeno 30 giorni prima della data fissata. In essa saranno indicati: luogo, giorno ed ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l’Ordine del Giorno. Viene presieduta da persona proposta dal Presidente ed approvata dall’Assemblea.

 

Articolo 8

L’ Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento il Consiglio stesso ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di almeno tre quinti dei soci regolarmente iscritti.
Il motivo o i motivi della convocazione devono risultare chiaramente dall’ Ordine del Giorno. Per il resto valgono le stesse formalità previste dall’art. 7.

 

Articolo 9

Le Assemblee generali ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci effettivi iscritti ed in regola con la quota sociale. Trascorsa un’ora da quella stabilita ed indicata nella lettera di convocazione, l’Assemblea si intenderà riunita in seconda convocazione e potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti, fatta eccezione per quanto attiene alle proposte di scioglimento del C.A.de.C. In tal caso vale la maggioranza richiesta dal successivo art 20. Le votazioni avverranno per appello nominale o per alzata di mano a seconda delle decisioni che adotterà il Presidente dell’Assemblea.

 

Articolo 10

All’Assemblea Generale ordinaria sono devoluti i seguenti compiti:
- formulare le direttive di ordine generale sull’attività associativa e deliberare sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- esaminare ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione.
Fermo restando ovvio la libertà di parola a ciascun associato, i lavori dell’Assemblea dovranno ispirarsi a concretezza e sinteticità ed a tale spirito si atterrà il Presidente della riunione nel coordinarrne l’andamento.

 

Articolo 11

Ogni quattro anni l’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo. Le elezioni avvengono per alzata di mano.

 

Articolo 11/bis

L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, elegge il Presidente onorario. La carica di Presidente onorario viene ricoperta a vita, salvo rinuncia dello stesso. Il Presidente onorario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

 

Articolo 12

I soci che intendono proporre la loro candidatura come Consiglieri dovranno far pervenire la loro istanza alla segreteria del C.A.de.C. o al Presidente, via posta ordinaria, a mezzo fax o posta elettronica, almeno nei tre giorni antecedenti la data fissata per l’Assemblea Generale dei soci.
A cura del Presidente della riunione le liste saranno quindi sottoposte all’Assemblea Generale dei Soci, che procederà alle elezioni con le modalità previste dall’art. 11, scegliendo i nominativi da eleggere fra i candidati.


Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri. L’Assemblea decide il numero di Consiglieri da eleggere su proposta del Consiglio Direttivo che poi elegge nel suo seno il Presidente.

 

Articolo 14

Al Presidente spetta la rappresentanza del C.A.de.C. nei confronti di Autorità, Enti, Associazioni, terzi, ecc. In sua assenza o per suo incarico, tali prerogative sono di pertinenza del Consigliere appositamente delegato.


Articolo 15

Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- l’amministrazione del patrimonio del CADEC,
- la preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi di ciascun anno di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- la stesura o la rappresentazione orale all’Assemblea di una relazione sull’attività dell’anno sociale;
- la convocazione dell’Assemblea Generale e la compilazione dell’Ordine del Giorno;
- la programmazione delle iniziative e degli indirizzi dell’attività del Club;
- il controllo sulla condotta dei soci inerenti i rapporti con i circensi e con il Club;
- la fissazione della quota sociale annuale;
- accettazione dei nuovi iscritti.
Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato almeno una volta l’anno.
I Consiglieri che, nell’arco di due mandati, non partecipino ad almeno la metà delle riunioni convocate senza un giustificato motivo ad insindacabile parere del Consiglio, non saranno più tali.

 

Articolo 16
Qualora venissero a mancare, per qualsiasi ragione, il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri, la convocazione dell’Assemblea dei soci per la nomina delle cariche sociali spetta al Presidente dell’Ente Nazionale Circhi entro e non oltre sei mesi dal verificarsi dell’evento. Quest’ultimo assumerà la Presidenza del Club fino alle elezioni delle nuove cariche.


Articolo 17

Il Tesoriere ha il compito di coordinare le funzioni amministrative e finanziarie del Consiglio Direttivo - anche con l’ausilio tecnico della segreteria dell’E.N.C. e dell’A.G.I.S., redigere e presentare i bilanci in Assemblea per la loro approvazione.


Articolo 18

I proventi del Club sono costituiti:
- dalle quote associative;
- da offerte o contributi dei soci, privati o enti;
- da qualsiasi altro provento ordinario o straordinario.


Articolo 19

Spetta al Consiglio Direttivo proporre modifiche al presente Statuto, che dovranno essere ratificate dall’ Assemblea dei Soci.


Articolo 20

L’Assemblea, appositamente convocata, può decidere lo scioglimento del C.A.de.C. con la maggioranza della metà più uno degli iscritti ed in regola con la quota sociale. Deciso lo scioglimento, l’Assemblea provvede a nominare i liquidatori in numero non inferiore a tre, i quali avranno il compito di liquidare e devolvere il patrimonio sociale a scopi benefici, secondo le modalità indicate dall’Assemblea stessa che ha deciso lo scioglimento.Tutte le decisioni saranno a maggioranza semplice.

 

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Il presente Statuto si compone del testo approvato dall’ Assemblea Generale del 30-10-1988 (Bologna), integrato e modificato dall’ Assemblea Generale del 29-10-1995 (Milano) e del 18-10-1998 (Salerno).

Le modifiche proposte sono state elaborate dal Consiglio Direttivo durante la riunione del 14-06-2003 (Cesenatico) nonché le successive all’Assemblea del 30 novembre 2012 a Roma.